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Responsabilità professionale. Le linee guida saranno aggiornate ogni due anni e non saranno affidate solo alle Società Scientifiche

20 ottobre 2016 - Non più solo le Società scientifiche, ma anche enti e istituzioni ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. E il decreto ministeriale che dovrà regolamentare la loro iscrizione nell'apposito elenco dovrà tener conto di alcuni stringenti criteri quali la loro rappresentatività sul territorio, l'autonomia e l'assenza di scopo di lucro. Questo il contenuto del nuovo emendamento del relatore approvato. GLI EMENDAMENTI 

Con il commento di Carmine Gigli, Presidente FESMED.

Proseguono in commissione Sanità al Senato i lavori sul disegno di legge sulla responsabilità professionale ed il rischio clinico. Nel pomeriggio di ieri, dopo l'accantonamento dei giorni scorsi, è stato ripreso e concluso l'esame dell'articolo 5 riguardante le buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida.
 
I senatori della XII commissione hanno approvato l'emendamento 5.14 (testo 3) presentato dal relatore Amedeo Bianco (Pd), che introduce diverse novità in tema di linee guida. Queste potranno essere elaborate, non più solamente dalle società scientifiche, ma anche da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Quanto al decreto del Ministero della Salute che dovrà regolamentare l'iscrizione in un apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, vengono inseriti criteri stringeri, quali: i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
 
Si stabilisce, inoltre, che le linee guida dovranno essere aggiornate con cadenza biennale. Dovranno poi essere integrate nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG). L'Istituto superiore di sanità pubblicherà sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, "previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni".
 
Approvato anche l'emendamento 5.6 a prima firma Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR), con il quale di dispone l'inserimento al comma 1 dopo le parole: "e riabilitative", delle seguenti: "e di medicina legale".
 
Infine, via libera all'emendamento 5.19 a prima firma Nerina Dirindin (Pd), con il quale si sostituisce al comma 1  la parola: "centottanta" con la seguente: "novanta", relativo alle tempistiche per l'emanazione del decreto ministeriale per regolamentare l'iscrizione delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche nell'apposito elenco.
 
Giovanni Rodriquez

 

 

Commento di Carmine Gigli, Presidente FESMED

La semplicità e la chiarezza dell’art. 3, comma 1, della L. 189/2012 (Balduzzi): “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”; risultò subito evidente che avrebbe dato fastidio a magistrati e legislatori. Lo conferma questo attivismo orientato a limitare l’emanazione di nuove linee guida, che viene portato avanti a colpi di emendamenti su una legge che avrebbe dovuto ridurre il contenzioso medico-legale e la medicina difensiva. Quando si privilegiano gli adempimenti burocratici a scapito delle competenze e dell’autorevolezza scientifica non si rende un servizio alla buona pratica medica. Quello che dispiace maggiormente è che a proporre simili emendamenti liberticidi siano dei parlamentari laureati in medicina.

 

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