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  • Quale può essere il giusto risarcimento per la morte di un figlio nato con malformazioni non diagnosticate? Lo spiega la Cassazione in questa sentenza

Quale può essere il giusto risarcimento per la morte di un figlio nato con malformazioni non diagnosticate? Lo spiega la Cassazione in questa sentenza

14 dicembre 2017 - Alla base della pronuncia della Corte c'è la vicenda di una bambina nata con una malattia congenita associata a gravi malformazioni strutturali e funzionali, non diagnosticata dal medico ecografista (non dando quindi alla donna la possibilità di ricorrere ad IVG) e a seguito della quale la bimba era morta dopo appena un anno di vita. Dopo una prima sentenza a loro sfavorevole i due genitori ottenevano in appello un risarcimento complessivo di 200mila euro che ritenevano però “incongruo” e “irrisorio”. LA SENTENZA. 

Come si può quantificare il danno subito da due genitori per la morte della figlia di un anno a seguito di una malattia congenita (sindrome di Goldenhar) la cui mancata diagnosi ha impedito alla madre di poter valutare il ricorso all’aborto nei termini previsti dalla legge in caso di danni psichici o fisici alla donna?

Se ne occupa una recente sentenza della Cassazione (sentenza 29333/2017)  che, nel dare ragione alla coppia sul diritto ad essere risarcita, ha però respinto il ricorso della coppia stessa che lamentava come il risarcimento stabilito in secondo grado di giudizio non fosse congruo rispetto ai danni subiti.

Il fatto
Alla base della pronuncia della Corte di Cassazione c'è infatti la vicenda di una bambina nata con questa malattia congenita associata a gravi malformazioni strutturali e funzionali, non diagnosticata dal medico ecografista (non dando quindi alla donna la possibilità di ricorrere ad IVG) e a seguito della quale la bimba era morta dopo appena un anno di vita.
Dopo una prima sentenza a loro sfavorevole i due genitori, che avevano chiamato in causa l’ecografista, ottenevano un risarcimento complessivo di 200mila euro in Corte d’Appello (le tabelle del Tribunale di Milano indicano un minimo di 163mila euro).

Un risarcimento ripartito in modo asimmetrico tra padre e madre: al primo andava il 40% della somma e alla seconda il restante 60 per cento.
 
I due genitori non si ritenevano però soddisfatti e ricorrevano in Cassazione per quattro ragioni:

-  il risarcimento stabilito veniva considerato incongruo rispetto ai danni subiti che, secondo i due genitori, non si potevano limitare a quello direttamente ascrivibile al decesso ma avrebbero dovuto tener conto, tra l’altro, anche del danno conseguente alla preclusone del diritto di ricorrere all’aborto mancato aborto;

-  il risarcimento veniva poi definito irrisorio in termini quantitativi rispetto ai danni subiti e non si accettava neanche la suddivisone 60/40 tra madre e padre ritenuta irragionevole;

-  veniva poi censurato il fatto che la Corte d’Appello aveva considerato infondata la richiesta avanzata di riconoscere anche i danni subiti dalla bambina per le sofferenze patite nel suo unico anno di vita;

-   e infine, con il quarto motivo, i due genitori si dogliavano del mancato riconoscimento del danno subito per le spese sostenute per le cure e il mantenimento della bambina.

La sentenza
La Corte di cassazione ha però respinto tutte le quattro motivazioni ritenendo congrue le decisioni assunte dalla Corte d’Appello.

Rispetto al primo motivo di ricorso la Corte ha sottolineato che “ … la censura  non considera  che il  richiamo  alle tabelle  relative  al danno parentale è stato compiuto  dalla  Corte a titolo meramente orientativo (ossia al dichiarato scopo di  evitare  liquidazioni arbitrarie), giacché nel caso non si trattava, in effetti, di ristorare la perdita di un rapporto parentale causata  dall'inadempimento  del medico, ma di risarcire ii dolore (per una morte verificatasi per cause naturali) che i genitori hanno dovuto affrontare a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della consequenziale mancata interruzione della gravidanza;  rispetto  a  tale  pregiudizio,  la liquidazione   - tutt'altro   che   irrisoria -   costituisce   ii   risultato   di  un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità  (neppure  sotto  ii  dedotto profilo della  motivazione apparente)”.

Rispetto alla suddivisione – secondo motivo - tra madre e padre della somma, la Cassazione ha spiegato che la differenza si fonda sulla preminenza del dolore della madre non solo per la facoltà venuta meno che la normativa  le dava nella  scelta di proseguire o interrompere la  gravidanza,  “ma  per  ii  naturale  svilupparsi dell'istinto materno già nel corso della gestazione e per l’intensità del dolore psichico legato alle malformazioni del  prodotto  del concepimento tali da portare alla morte ii proprio figlio, che anche inconsciamente una madre ricollega ad una propria responsabilità”.

Per ciò che concerne – terzo motivo - l’aver censurato da parte della Corte d’Appello la richiesta  riconoscere anche i danni subiti dalla bambina per le sofferenze patite nel suo unico anno di vita, la Cassazione sottolinea che i giudici di merito lo hanno fatto “in quanto  la lettura degli atti, pur se ampiamente riferiti alle sofferenze della bambina, evidenzia che i danni erano richiesti iure  proprio (sono i diritti che vengono acquisiti a seguito della morte di una persona, ma non per effetto della sua successione) e  non  iure hereditatis (dove il danno è riconosciuto come risarcibile a favore degli eredi solo se la vittima sia deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo). Rispetto a questo la Cassazione afferma che i  ricorrenti  si  sono  limitati  a lamentare un'erronea interpretazione della domanda, sostenendo che nella richiesta di tutti i danni non patrimoniali  doveva  intendersi compresa  quella  dei danni subiti dalla  figlia, ma non hanno censurato specificamente  l'affermazione  che  i danni  erano stati  richiesti  solo iure  proprio,  né hanno  evidenziato passaggi  degli atti introduttivi idonei a evidenziare l'erroneità della conclusione  della  Corte.

Infine, per quanto riguarda il mancato riconoscimento del danno subito per le spese sostenute per le cure e il mantenimento della bambina – quarta ragione del ricorso -, la Cassazione afferma che i ricorrenti non avevano provato esborsi e che questi non potevano essere liquidati in via equitativa perché non erano emersi “motivi idonei a rendere difficoltosa la documentazione”.  In questo senso quindi era presumibile, ritiene la Cassazione, che le spese affrontate durante l'anno di vita fossero state assolte dal Ssn, vista la mancanza di documentazione che provasse il contrario. Afferma la Corte, giudicando corretta l’interpretazione dei giudici di merito, che “non si trattava di spese future, bensì di spese che, essendo relative a un periodo già trascorso, avrebbero dovuto essere documentate. Né i ricorrenti hanno addotto ragioni idonee a giustificare la mancata documentazione, tali da rendere possibile il ricorso alla liquidazione equitativa”.

Secondo la Cassazione quindi, il richiamo alle tabelle di Milano relativo al danno parentale è stato correttamente eseguito dal giudice di merito a titolo solo indicativo, per evitare liquidazioni arbitrarie. Si tratta di una liquidazione che costituisce “il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità”.

La Corte ha ribadito che la somma equa per i coniugi deve intendersi di ristoro non per un inadempimento del medico, ma per risarcire il dolore (per una morte verificatasi per cause naturali) che i genitori hanno dovuto affrontare a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della conseguente mancata interruzione della gravidanza.

Rispetto a questo quindi la liquidazione costituisce il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità.

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