Associazione dei Ginecologi Italiani:
ospedalieri, del territorio e liberi professionisti

slider_medici.jpg
topbanner2b.jpg
topbanner3d.jpg
  • Aogoi
  • Notiziario
  • ARCHIVIO NEWS
  • Legge Gelli. All’esame delle Regioni lo schema di decreto sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica

Legge Gelli. All’esame delle Regioni lo schema di decreto sul Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica

25 maggio 2018 - Lo schema di Dlgs è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ed alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della salute. IL DECRETO 

Lo schema di decreto legislativo istitutivo del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, è stato inviato alla Conferenza delle Regioni per il parere. Il Fondo, previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge Gelli, è costituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ed alimentato annualmente dai contributi delle imprese assicurative autorizzate per far fronte alla responsabilità civile per danni causati da medici e sanitari, gestiti dalla Consap SpA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), tramite apposita convenzione con il Ministero della salute.
 
Il testo è composto da 17 articoli. Il Capo I (norme generali), contiene i primi 3 articoli che trattano le definizioni, l'oggetto del regolamento e la finalità del Fondo.
 
Il Capo II (Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria), è composto dall'articolo 4 (Intervento del Fondo per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) che spiega come il Fondo risarcisce i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

- qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;

- qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente,

- qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell'impresa assicuratrice stessa.
 
Il diritto al risarcimento deve essere accertato da sentenza passata in giudicato e dagli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria. Sono risarcibili dal Fondo esclusivamente i danni relativi ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.
 
L'articolo 5 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia), sancisce che l'accesso al Fondo avviene con domanda da parte dell'Istante, presentata attraverso la compilazione di apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero della salute e del Gestore, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, ricevuta la domanda, comunica all'Istante, con lo stesso mezzo, l'avvio del procedimento istruttorio, che ha durata di 90 giorni. Il Gestore sottopone al Comitato gli esiti del procedimento istruttorio per le conseguenti deliberazioni. Provvede poi a comunicare la delibera del Comitato all'Istante e, in caso di esito positivo, comunica le ammissioni al Fondo e le modalità della liquidazione. 
Le percentuali degli importi liquidabili con riferimento a ciascun anno sono definite dal Comitato tenuto conto dell'importo complessivo delle domande ammesse alla liquidazione nell'anno e dell'ammontare delle disponibilità del Fondo. Le risorse residue non utilizzate nell'anno di competenza possono essere utilizzate per le liquidazioni relative agli anni successivi.
 
All'articolo 6 (Regresso del Fondo di garanzia), si evidenzia come, a  seguito della liquidazione il Fondo è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro.
 
Passiamo così al Capo III (Agevolazioni per l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale).
 
L'articolo 7 (Intervento del Fondo per agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime liberoprofessionale) spiega che il Fondo assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime liberoprofessionale per la stipula di apposite polizze assicurative. Il Fondo, previo accertamento tramite procedimento istruttorio del Gestore, nei termini e con le modalità definiti dal Comitato liquida la differenza tra il premio effettivamente corrisposto per la polizza dai requisiti minimi ed il premio calcolato secondo i parametri di cui al successivo articolo 8.
 
L'articolo 8 (Requisiti per la richiesta di accesso al Fondo), come preannunciavamo, chiarisce che la domanda di accesso al Fondo, è consentita agli esercenti le professioni sanitarie per i quali il rapporto tra il premio di polizza versato e il reddito è superiore ai parametri definiti ogni anno dal Comitato, individuati per fasce di età dei richiedenti, tenuto conto delle soglie stabilite dagli scaglioni di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
 
L'articolo 9 (Modalità di intervento del Fondo di garanzia) ripete quanto già contenuto dall'articolo 5.
 
Infine il Capo IV (Disposizioni comuni). L'articolo 10 (Misura del contributo delle imprese assicuratrici e modalità di alimentazione del Fondo), spiega che il Fondo è alimentato dai contributi versati annualmente dalle imprese autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile generale che coprono i danni derivanti da responsabilità sanitaria, incluse le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato che non è aderente al SEE. I contributi affluiti all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati annualmente, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo.



Per il primo anno di esercizio del Fondo il contributo di cui al comma I è pari al 4% dei premi delle polizze a copertura dei danni derivanti da responsabilità sanitaria incassati nell'ultimo esercizio, al netto degli oneri di gestione stabiliti dall'IVASS. La misura del contributo è aggiornata annualmente, su proposta del Comitato, con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo. Ai fini della rideterminazione del contributo il Gestore trasmette al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico il rendiconto di gestione riferito all'anno precedente.
 
Il contributo è versato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. 
 
L'articolo 11 (Modalità di gestione del Fondo) sottolinea che il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti, rispettivamente, alle gestioni di cui al Capo II e al Capo III, nonché una separata amministrazione dei beni ad esse pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni relative alle due separate gestioni.
 
L'articolo 12 (Rapporto convenzionale con il Gestore) spiega che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero della salute stipula con Consap S.p.A. la Convenzione che, uniformandosi ai principi di buona amministrazione, trasparenza, economicità, equilibrio di bilancio, destinazione del Fondo agli scopi indicati dalla legge, rendicontazione e alle altre disposizioni del presente regolamento, disciplina l'attività di gestione del Fondo, le modalità di svolgimento del servizio, i relativi rapporti economici con il Gestore, nonché le forme di vigilanza sull tattività di gestione.
 
L'articolo 13 (Rendiconto della gestione del Fondo di garanzia) evidenzia che il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Comitato, è trasmesso, unitamente ad una relazione del Gestore, al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
 
Con l'articolo 14 (Comitato di gestione del Fondo) viene istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigorc del regolamento, presso Consap S.p.A., il Comitato di gestione del Fondo. Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Ministero della Salute.
Faranno inoltre parte del Comitato:
n. 1 rappresentante designato del Ministero della salute;
n. 1 rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico;
n. I rappresentante designato del Ministero dell'economia e delle finanze;
n. 1 rappresentante di IVASS;
n. I rappresentante di ANIA;
n. 1 rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.
 
L'articolo 15 (Attribuzioni del Comitato) spiega che il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- delibera sulle richieste di accesso al Fondo sottoposte dal Gestore;
- definisce i parametri di cui al precedente articolo 8;
- propone l'aggiornamento della misura del contributo di cui al precedente articolo 10 4-2;
- approva, su proposta del Gestore, i modelli di domanda per l'accesso al Fondo:
- approva il rendiconto di gestione del Fondo predisposto dal Gestore;
- individua le risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al Capo Il e al Capo III del presente regolamento;
- definisce le percentuali degli importi liquidabili di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 9, comma 9;
- delibera, su proposta del Gestore, sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni concernenti l'operatività del Fondo.
- dispone audizioni.
 
L'articolo 16 (Vigilanza governativa sul Fondo di garanzia) chiarisce che il Ministero della Salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere in qualunque momento, anche disgiuntamente, alla Consap S.p.A. notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.
 
Infine, l'articolo 17 (Disposizioni finanziarie) spiega che le esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del Fondo. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

menu
menu