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Specializzandi. Sono 14.615 quelli da formare per il 2024/2025 e 14.575 quelli per il 2025/2026. Il decreto in Gazzetta Ufficiale

29 novembre Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. Le regioni, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina, possono attivare convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi. IL TESTO

 

Per il triennio accademico 2023/2026, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra Governo e Regioni del 25 luglio 2024, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in 14.576 unità per l'anno accademico 2023/2024, in 14.615 unità per l'anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unità per l'anno accademico 2025/2026.

Per quanto riguarda la ginecologia e ostetricia il fabbisogno è stimato in 516 nuovi specializzandi.

La distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei tiene conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. Le regioni, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina, possono attivare convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi.

Per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente. I periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica tra le università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

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