Decreto liste d’attesa. Semaforo verde dal Senato. Il testo passa ora alla Camera. Dal monitoraggio dei tempi, ai controlli fino alle visite nel weekend. Ecco tutte le novità
19 luglio – Approvato dall’Assemblea senza emendamenti il lavoro svolto dalla commissione Sanità. Si modifica l’articolo 2 con la mediazione tra Governo e Regioni sui controlli dell’operato delle Asl. Confermato il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 2025. Arriva la piattaforma nazionale per le liste d’attesa. I Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato. Visite e esami estesi anche al week end. IL TESTO
Prosegue il cammino del provvedimento sulle liste di attesa, varato dal Cdm il 4 giugno scorso, e che dovrà essere convertito in legge entro il 6 agosto. L’Aula del Senato ha approvato il decreto legge con le misure per ridurre i tempi delle liste d’attesa - 87 voti a favore, 50 i contrari, nessun astenuto e ora passa quindi all’esame della Camera.
Il testo approvato dall’Assemblea lascia invariato il lavoro svolto dalla Commissione Sanità, a partire dalla modifica dell’articolo 2 arrivata dopo un acceso scontro con le Regioni nei giorni scorsi che vedevano minata la loro autonomia in materia sanitaria. Con la modifica si stabilisce che i controlli sulle Asl resteranno in capo alle Regioni ma il ministero della Salute avrà la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi in presenza di inadempienze.
Confermato il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 2025. Questo sarà sostituito da una nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale. Arriva la piattaforma nazionale per le liste d’attesa, i Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, e viene previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato. E ancora previste visite anche di sabato e domenica e orari prolungati.
Di seguito l’analisi dettagliata del testo, articolo per articolo.
Articolo 1 (Istituzione della piattaforma nazionale delle liste d’attesa)
La disposizione prevede, al comma 1, l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute. La piattaforma nazionale è finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. Si tratta di uno strumento di governo delle liste di attesa coerente con l’obiettivo “Potenziamento del Portale della Trasparenza” previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il medesimo comma, inoltre, precisa che l’Agenas è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.
Si prevede, al comma 2, che i dati del flusso informativo dei Sistema Tessera Sanitaria - TS siano resi disponibili al Ministero della salute e all’Agenas, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta Ssn dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai Cup regionali.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita Agenas e previo parere della Conferenza Stato Regioni, per l’adozione di specifiche Linee guida nazionali per la definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. In tal modo, quindi, si intende giungere alla definizione dei criteri e delle regole di sistema per rendere interoperabili le piattaforme regionali e provinciali di gestione delle liste d’attesa con il livello centrale e sviluppare una piattaforma nazionale per il governo delle liste d’attesa volta a consentire la visibilità dell’offerta sia per il sistema pubblico che privato accreditato a tutti i livelli di governo.
Il comma 4 prevede che la Piattaforma opera “Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione” (Mcs), da mettere a disposizione delle Regioni, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, per finalità di misurazione e monitoraggio e per promuovere lo sviluppo delle strategie di medicina di iniziativa.
Il comma 5, inoltre, precisa che l’obiettivo della Piattaforma nazionale è quello di garantire, operando in coerenza con il modello Mcs, l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale, consentendo la misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale. In particolare, la Piattaforma avrà il fine di orientare la programmazione dell’offerta attraverso la verifica puntuale ed aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), della distribuzione delle agende tra gli erogatori territoriali ed ospedalieri nonché di consentire il monitoraggio dei tempi di attesa, della consistenza di lista d’attesa per singolo erogatore, del tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei tempi massimi per classi di priorità, del rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva, dell’allineamento tra offerta e tempi di attesa tra pubblico e privato e tra regime istituzionale e libera professione.
Il comma 6 prevede che l’Agenas, qualora riscontri inefficienze o anomalie nell’ambito del controllo delle agende di prenotazione, possa verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, mediante meccanismi di audit nei confronti delle aziende sanitarie titolari delle suddette agende. In relazione ai meccanismi di audit, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Conferenza Stato Regioni.
Con il comma 7 si specifica che, dall’attuazione del presente articolo, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Agenas provvederà alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria)
Con il comma 1, al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), si istituisce presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge tutte le funzioni già attribuite al predetto Sistema. L’Organismo, infatti, subentra ai competenti uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria nella funzione di supporto tecnico al SiVeAS, fatta eccezione per alcune funzioni, di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, che continueranno ad essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le attività dell’Organismo sono realizzate con programmi annuali.
Con il comma 2, si autorizza l’Osservatorio, che può avvalersi del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, ad esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e policlinici universitari, gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria utenti, nei limiti previsti all’articolo 1, comma 172, della manovra 2004.
Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l’Organismo potrà avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Con il comma 3 si definisce la composizione dell’Osservatorio, costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.
Nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’area funzionari del comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche ed è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l’anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere dall’anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l’anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l’anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dall’anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l’anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall’anno 2025 per i buoni pasto.
Con il comma 4 per le spese di missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l’anno 2024 ed euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2025.
Con il comma 5 le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, istituiscono con specifica disposizione regionale l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il Ruas, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validità annuale, e al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque deno- minati.
Il Ruas è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento. Dovrà inoltre verificare i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori.
Con cadenza trimestrale, il Ruas redige e invia all’Organismo un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il Ruas procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l’accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.
In caso di mancata individuazione del Ruas entro 90 giorni o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dal decreto, come spiegato dal comma 6, l’Organismo può esercitare i poteri sostitutivi sulle strutture sanitarie regionali.Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi, l’Organismo può svolgere verifiche presso le aziende e gli enti del Ssn anche avvalendosi dell’Agenas.
Il comma 7 specifica che dall’attuazione di questo articolo, ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3 (Disposizioni per l’adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e norme in materia di assunzioni)
Il comma 1 prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (Cup) che è unico a livello regionale o infra-regionale, secondo le seguenti modalità di accesso alle prestazioni:
-presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con programmazione diretta e senza intermediazione dell’assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza;
-prenotazione al Cup unico a valenza regionale da parte dell’assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico;
-accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale;
-accesso a chiamata all’interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa.
I commi 2 e 3, in coerenza con le richiamate indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si propongono di introdurre la nullità per violazione di legge dell’accordo contrattuale stipulato in assenza delle condizioni di collegamento ed interoperabilità delle relative agende di prenotazione con il Cup pubblico di riferimento; si introduce, altresì, a livello legislativo, una forma di premialità, rivolta agli erogatori privati accreditati meramente autorizzati e volta alla realizzazione anche da parte di questi ultimi del collegamento ed interoperabilità tra agende di prenotazione e Cup pubblici, rilevante in sede di valutazione rivolta al rilascio dell’accendimento istituzionale.
Con il comma 3-bis le Regioni possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria).
Il comma 4 incentiva l’adozione di soluzioni digitali da parte delle regioni e delle province autonome per agevolare la prenotazione autonoma delle visite e per il pagamento del ticket.
Il comma 4-bis aggiunge che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante.
Il comma 5 dispone l’attivazione da parte del Cup di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione e per consentire allo stesso di confermare o cancellare la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in linee guida omogenee di livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
Il comma 6 reca delle previsioni in materia di inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del Centro Unico di Prenotazione di una regione. Si prevede, infatti, che l’inadempienza contrattuale definitivamente accertata costituisce illecito professionale.
Il comma 7 reca una previsione finalizzata a garantire il rispetto delle prenotazioni effettuate. In particolare, si prevede che nell’ambito delle Linee guida di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l’assistito che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, anche se esente, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
Il comma 8 stabilisce che nell’ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), attraverso agende dedicate. Lo specialista di riferimento o la struttura appositamente dedicata della Asl di appartenenza provvedono alla gestione di tali agende.
Il comma 9 prevede il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione.
Il comma 10 prevede che nel caso in cui i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse previste dalla legge di Bilancio 2024, attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.
Il comma 10-bis spiega che, per l’attuazione del comma 10 e nel limite di spesa previsto dallo stesso, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria, possono consistere in:
-ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell’accordo contrattuale ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
-riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;
-richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, da parte delle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate;
-incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipulazione di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa.
Il comma 11 dispone che per le finalità di cui al comma 10, il Ministero della salute provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate per il superamento delle liste di attesa nella precedente manovra Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali.
Il comma 11-bis modifica quanto previsto dall’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 spiegando che le aziende possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità. Soppressa la parte che invece assoggettava il personale alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo.
Il comma 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 4 (Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e aperture straordinarie dei centri trasfusionali)
Il comma 1, al fine di ridurre i tempi dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici prevede, nel limite delle risorse disponibili dettagliate al comma 3, che le visite diagnostiche e specialistiche siano effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Si prevede, inoltre, che i direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito rapporto alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Le attività di cui al secondo periodo rilevano ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della sanità.
Al fine di garantire l’autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati e di implementare l’operatività dei centri trasfusionali, al comma 1-bis si spiega che le aziende e gli enti del Ssn, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.
Il comma 2 dispone che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. A tal fine, l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.
Il comma 3 specifica che all’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale)
Qui si prevede, al comma 1, che a decorrere dall’anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni autorizzati per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria), sono incrementati annualmente a livello regionale, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5% del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato previa verifica delle misure compensative da parte di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni.
Il comma 2, a decorrere dall’anno 2025, demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
Il comma 3 prevede che fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Ssn, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Decreto Calabria). Si vuole in tal modo prevedere il mantenimento della vigenza dell’articolo 11 del dl 35/2019 sino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli Enti del Ssn, salvaguardando la dinamica del trattamento accessorio prevista al quinto periodo del comma 1 del citato articolo 11.
Articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale)
Al comma 1 la disposizione prevede che, per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, è definito un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma.
Nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza dello stesso, il piano d’azione individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all’attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate: alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla realizzazione degli investimenti relativi all’adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti per gli screening oncologici; alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla formazione degli operatori sanitari per:
1) la sperimentazione dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;
2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;
3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica;
4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di screening.
Con il comma 1-bis, al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del servizio sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnatele ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prima fase, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli pro- getti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata deliberazione.
Articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)
Al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, il comma 1 prevede l’introduzione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale.
Analogamente il comma 2 prevede l’introduzione della medesima imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 11 e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all’allegato 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
I commi 3 e 4 indicano gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Il comma 5 prevede che le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione.
Il comma 5 specifica le coperture delle spese previste dai commi 3 e 4.
Articolo 7-bis (clausola di salvaguardia)
Le Regioni applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale.