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Coronavirus. Rinvio prestazioni ambulatoriali e ospedaliere non urgenti. Ministero Salute detta la linea su come e quando farlo

18 marzo 2020 - Obiettivo, quello di rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali decise a livello locale, rese necessarie per soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e anche per limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza. Ecco tutte le indicazioni ministeriali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio. LA CIRCOLARE

In questi giorni in molte parti del Paese, soprattutto in quelle più colpite dall'emergenza Coronavirus, Asl e ospedali stanno riorganizzando il proprio lavoro rivedendo le proprie agende di attività, con rinvii di prestazioni sanitarie non urgenti.
 
Per evitare il "fai da te" e dare una linea di indirizzo omogenea in tutta Italia, il Ministero della Salute ha messo a punto precise indicazioni operative, condivise ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, chiarendo quali, tra attività ambulatoriale e di ricovero, devono essere garantite e quali possono essere procrastinate con specifiche "indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio".
 
Le indicazioni del ministero, si legge nella circolare emanata ieri, sono state prese "in considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo ed alla luce delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute in precedenti circolari ministeriali".
 
Lo scopo, si legge ancora, è quello di  "rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza". 
 
Ecco le indicazioni ministeriali:

 
ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE: prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal Piano nazionale per le liste d'attesa (PNGLA 2019-2021) di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:  U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.
 
PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
 
D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni. Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
 
ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
- ricoveri in regime di urgenza;
- ricoveri elettivi oncologici;
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A* (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
 
PROCRASTINABILE:
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B* e C* (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
 
- ricoveri elettivi classe di priorità D* (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato Regioni 21.02.2019). Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
 
* Nota: Queste le classi di priorità per i ricoveri ospedalieri indicate dal Pinao nazionale per le liste d'attesa richiamate dalla cicolare del minitsero:
Classe A: Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
 
Classe B: Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
 
Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
 
Classe D: Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

 

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