Responsabilità professionale: al via alla Camera l'esame delle nuove proposte di legge Fucci e Calabrò
Il Parlamento torna ad affrontare il tema della responsabilità professionale avviando all'iter di esame in Commissione Affari Sociali tre proposte di legge, due d'iniziativa del nostro collega parlamentare Benedetto Fucci e l'altra a firma di Raffaele Calabrò, entrambi deputati del Pdl
La prima proposta di legge (n. 259) d'iniziativa di Benedetto Fucci, richiamandosi alle proposte presentate dall'Aogoi, mira a riportare a dimensioni fisiologiche il fenomeno del contenzioso giudiziario relativo alle prestazioni professionali dei medici attraverso una delega al Governo per avviare una serie di interventi: l'obbligo della copertura assicurativa per ogni struttura che esercita attività chirurgica; l'identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale; l'introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico; l'introduzione di forme di conciliazione obbligatoria, nonché la previsione della possibilità di avviare un'azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'assicuratore.
La seconda proposta, n. 262, sempre a firma dell'On. Fucci, si compone di cinque articoli che cercano di mettere mano a un tema, quello della responsabilità professionale, delicato e complesso oltre che estremamente oneroso per il Ssn. In particolare: l' articolo 1 punta a definire la natura del rapporto tra medico e paziente mediante l'introduzione (sul modello di quanto avviene già da tempo nella vicina Francia) di un contratto che espressamente non comporti per il medico l'obbligo di guarire il paziente, bensì quello di prestargli le cure appropriate e necessarie, in conformità con le conoscenze scientifiche acquisite. L' articolo 2prevede l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, di stipulare una copertura assicurativa per responsabilità civile a vantaggio sia del personale medico che di quello sanitario e infermieristico. Ciò comporta il principio secondo cui la responsabilità civile per eventuali danni subìti a causa di imperizia da parte del personale sanitario sia posta a carico delle strutture in cui è avvenuto l'intervento medico. Di conseguenza, colui che si ritenga danneggiato da un intervento sanitario e che giudichi tale violazione contraria a quanto stipulato nel contratto deve obbligatoriamente rivolgersi all'assicuratore. L' articolo 3introduce il concetto dell'obbligatorietà della conciliazione stragiudiziale prima di avviare l'azione civile nei confronti dell'assicuratore. Se la conciliazione dovesse fallire allora si può avviare l'azione civile diretta nei confronti dell'assicuratore. L' articolo 4 prevede l'obbligo di istituire nelle Asl e negli ospedali appositi uffici legali che supportino il sanitario sul piano legale nel momento in cui questo debba prendere, nell'arco di poco tempo, decisioni di estrema delicatezza per la necessità di intervenire in situazioni di emergenza. Di conseguenza, ove sia accertato che il sanitario ha seguito tali indicazioni, esso non può essere accusato o subire penalizzazioni sul piano disciplinare o economico. Infine l' articolo 5istituisce obbligatoriamente presso ogni regione e P.A. un ufficio di valutazione del rischio di responsabilità civile del personale sanitario, composto da esperti il cui fine precipuo è prevenire i contenziosi offrendo alle Asl e agli ospedali indicazioni di natura vincolante sul piano organizzativo.
L'ultima delle tre proposte di legge, la 1324, di iniziativa del deputato Raffaele Calabrò è composta da 15 articoli che mirano ad introdurre un'organica disciplina in tema di responsabilità professionale del personale sanitario, relativa sia agli aspetti sostanziali, sia a quelli procedimentali e tecnici.
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