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Responsabilità professionale e linee guida. I dubbi delle Società scientifiche sulla nuova legge

21 settembre 2017 - La Fism, Federazione delle Società medico-scientifiche italiane, ha inviato al ministero della Salute sette domande sul decreto nella parte riguardante l'iscrizione delle Società scientifiche all'elenco di chi elaborerà le linee guida previste dalla legge 24/2017. Oggetto dei dubbi  la compilazione degli allegati del decreto "che presenta alcune importanti criticità”. L'INTERPELLO FISM. 

Sette quesiti per un’interpretazione autentica di altrettanti dubbi delle Società di medicina, rivolti al ministero della Salute sul decreto sulla rappresentatività per l’iscrizione delle Società all’elenco previsto dalla legge 24/2017, quelle cioè che potranno partecipare alla stesura delle linee guida.

A chiedere i chiarimenti è la Fism, la Federazione delle Società medico-scientifiche italiane, che ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti, “peraltro già formulati nel merito – sottolinea la lettera inviata al ministero - direttamente dalle società scientifiche riunite all’ISS in data 20 giugno, in riferimento alla ipotesi di decreto ovvero prima della sua scrittura definitiva.  La compilazione degli allegati del decreto emanato presenta alcune importanti criticità che di seguito si rappresentano e per le quali si chiede di esprimere il proprio parere”.

Questi i quesiti posti dalla Fism:

Quesito 1
Onde evitare fraintendimenti (ampliamenti o restringimenti del denominatore per calcolare la rappresentatività), si chiede di precisare l’elenco di “specializzazioni”, “discipline”, “specifiche aree o settore di esercizio professionale” a cui la legge fa riferimento.

Quesito 2
In relazione al requisito richiesto al punto 2 dell’allegato (30%/15%) si chiede di fornire i dati in modo da specificare in modo ufficiale il numero dei professionisti appartenenti a ciascuna delle tipologie/categorie indicate (vedi quesito 1).

Quesito 3
Si chiede di voler specificare a quale data si debba riferire l’indicazione del numero degli iscritti alle varie tipologie/categorie (vedi quesito 1).

Quesito 4
Ai fini dell’eventuale verifica del numero degli iscritti alle varie tipologie/categorie indicate nel decreto, si chiede se tale numero si riferisca a tutti gli iscritti o solamente a quelli in regola con il pagamento della quota associativa annuale (vedi anche quesito 3), considerando che per alcune Società la decadenza dell’iscrizione, in mancanza del pagamento della quota, non è immediata.

Quesito 5
Qualora la Società Scientifica debba provvedere alla modifica dello statuto per ottemperare ai requisiti previsti dal decreto (art. 2.1 comma c e punto 2), visti i tempi tecnici normalmente richiesti per la convocazione delle assemblee straordinarie indispensabili per deliberare le modifiche statutarie, è possibile presentare lo statuto aggiornato e approvato entro i termini per l’espletamento dell’istruttoria come indicato all’articolo 1, punto 5 (120gg)?

Quesito 6
Qualora il corpo sociale della Società Scientifica sia costituito da professionisti appartenenti a specializzazioni o discipline diverse, come deve essere calcolato il requisito previsto al punto 2 dell’allegato (rappresentatività)?

Quesito 7
Qualora la Società Scientifica sia stata fondata in tempi remoti (prima degli anni ‘60) e non sia nelle condizioni di recuperare l’atto costitutivo, può presentare unicamente lo statuto autocertificando l’esistenza di tale condizione?

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