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Furbetti del cartellino: se la falsa timbratura è un’abitudine nessuna attenuante. Medico condannato a due anni e 900 euro di ammenda

21 settembre 2018 - La Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello nella sentenza 38997/2018 respingendo il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, accusato di aver fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre persone. Il medico chiedeva l'applicazione della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”. LA SENTENZA

Condanna senza possibilità di attenuanti per un medico “furbetto del cartellino” che ha fatto ripetutamente timbrare il suo da altri per poter svolgere lavori remunerativi in luoghi diversi dall’Asl di appartenenza.

La Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello nella sentenza 38997/2018 respingendo il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, accusato di aver fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre persone. Il medico chiedeva l'applicazione della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

Per la Cassazione, che ha confermato la condanna della Corte di Appello di Lecce alla pena di due anni e 900 euro di multa, la reiterazione della condotta impedisce l'applicazione del 131-bis del Cp.

Il fatto
L’imputato è stato rinviato a giudizio e processato per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente dalla Asl, “con artifici e raggiri consistiti nell’aver fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, si era allontanato senza giustificazione dal luogo di lavoro conseguendo così un ingiusto profitto”.

La sentenza
La difesa del medico ha portato avanti il principio che la condanna sarebbe stata formulata senza una prova effettiva dell’assenza dall’ospedale, perché la Corte di Appello si sarebbe “accontentata” di verificare che in entrata o in uscita, cioè una sola volta  al giorno, il badge era stato marcato da un'altra persona. Ragionamento questo che “rimarrebbe monco e impedirebbe   di   addivenire   alla   dichiarazione   di   responsabilità   del  medico. La motivazione, peraltro, contenuta in una sorta di elencazione  di fatti, sarebbe del tutto carente”.

Secondo la difesa del medico ci sarebbe poi il mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto. La difesa, rinviando alla giurisprudenza che considera penalmente sanzionabili solo le assenze che siano economicamente apprezzabili, ha  evidenziato  che la condotta  del medico, considerato che il servizio era garantito e il direttore sanitario ha definito  il  reparto  "un'isola  felice", non avrebbe in pratica determinato alcun danno alla pubblica amministrazione.

Ma la Cassazione ha respinto queste ed altre ragioni del ricorso. I giudici spiegano nella sentenza che la Corte d’Appello ha correttamente escluso che “alla condotta posta in essere dal ricorrente possa applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Ai sensi di tale norma la punibilità può essere esclusa solo se ‘l'offesa è di particolare tenuità’ e ‘il comportamento risulta non abituale’”.

“In queste ipotesi – aggiunge la Cassazione - nelle quali il soggetto evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, il fatto non può ritenersi tenue e la punibilità non può essere esclusa”.

E chiarisce: “Al reato continuato può essere applicata la causa di esclusione della punibilità nei casi in cui emerga  una  unitaria  e  circoscritta  deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa  in  considerazione  in  negativo dall'art. 131-bis cod.  pen”.
Inoltre “il numero di episodi oggetto della contestazione e l'indebita percezione di somme così conseguite, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata valorizzando la rilevante durata delle assenze, non consentono di ritenere che il danno provocato sia economicamente non apprezzabile”.

Quindi condanna confermata e nessuna attenuate perché secondo la Cassazione la Corte d’Appello “ha evidenziato che il medico aveva posto in essere un modus operandi ‘abituale’ che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto tale profilo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto”.

 

 

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