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Cassazione. Se manca il consenso per un intervento non indispensabile il medico è condannato e si conferma anche la responsabilità della struttura

20 aprile 2018 - Secondo la Cassazione (sentenza 9180/2018), la struttura sanitaria e i medici sono tenuti a rispondere del decesso di un paziente quando si effettua un intervento chirurgico senza che sia strettamente necessario e in assenza di consenso informato. I sanitari non avevano nemmeno preso in considerazioni le indicazioni fornite loro dai parenti del deceduto circa le conseguenze dall'assunzione di certi farmaci. LA SENTENZA.

Un giovane minorenne con una forte colica addominale di natura “da determinarsi”. I medici in ospedale il giorno dopo lo operano di appendicite, poi, nel post operatorio, gli somministrano un antiemetico e il ragazzo muore lo stesso giorno per intossicazione farmacologica.

I genitori si appellano al fatto che il bambino fosse stato sottoposto a un intervento non necessario e senza che fossero stati informati per il consenso alla terapia chirurgica e all’anestesia: appena arrivati in ospedale avevano avvisato della sua allergia al latte e ad alcuni antibiotici e la somministrazione del farmaco dopo l’intervento aveva provocato reazioni di tipo extrapiramidale e irrigidimento degli arti superiori. Ma i medici e il personale dell’ospedale non hanno riconosciuto la patologia sopravvenuta, hanno ritardato le terapie nonostante i solleciti della madre e il bambino era deceduto a circa cinque ore dalla somministrazione.

Secondo il Tribunale di primo grado l'intervento, anche se non urgente e indifferibile, era comunque necessario, “potendo il bambino tollerare solo un altro giorno di attesa ed essendo probabile che anche il giorno dopo il bambino avrebbe presentato, nella fase post-operatoria, gli stessi sintomi di vomito, ai quali si sarebbe posto rimedio con la somministrazione del farmaco, sicché l'evento si sarebbe comunque verificato. L'intervento, comunque, avrebbe costituito mera occasione dell'evento dannoso.

II fatto che il bambino soffrisse di allergie non costitutiva motivo tale da imporre particolare cautela nella somministrazione di un farmaco di cui non era conosciuta la tolleranza, che era indicato per il  caso  di specie, per cui non vi erano controindicazioni, e che era stato somministrato in dosaggio anche un po' più basso rispetto al peso del bambino. Di conseguenza, il decesso doveva ritenersi conseguenza imprevedibile, rara e anomala, tale da rientrare nel caso fortuito”.
Secondo la Corte d’Appello invece, in base alla documentazione medica e alle consulenze dei periti non sarebbe stato possibile ritenere che l'intervento fosse necessario ed urgente.

Di conseguenza, sarebbe stato imprescindibile il consenso alla terapia chirurgica da parte dei genitori. Emergerebbe quindi una condotta non corretta del personale sanitario già nella fase precedente alla somministrazione del farmaco.
Quanto alla condotta dei sanitari successiva all'intervento, la Corte osserva che “la distinzione scientifica tra allergia e intossicazione farmacologica non sarebbe sufficiente a escludere l'efficienza della segnalazione della madre del bambino, la quale invece avrebbe determinato la necessità di una diligenza speciale rispetto a ogni iniziativa terapeutica praticabile sul bambino, attraverso una rigorosa lettura delle indicazioni, controindicazioni, avvertenze ed effetti indesiderati o collaterali, per poi monitorarne attentamente le reazioni in seguito alla somministrazione.

E per questi e altri motivi “sussisterebbe la prova  della  causalità  dei comportamenti sia commissivi che omissivi dei sanitari e del personale”.

Secondo la Cassazione (sentenza 9180/2018), la struttura sanitaria è tenuta a rispondere del decesso di un paziente quando effettui un intervento chirurgico senza che sia strettamente necessario e in assenza di consenso informato e i sanitari non avevano nemmeno preso in considerazioni le indicazioni fornite loro delle conseguenze dall'assunzione di certi farmaci.

“Ciò è a dirsi – si legge nella sentenza - nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le stesse conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso il  principio  personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali c filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007; Cass.  23676/2008,  m tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di Geova)”.

Ad una corretta e compiuta informazione consegue, prosegue la sentenza:

“- la facoltà, per il paziente, di scegliere tra le diverse opz1on1 di trattamento medico;

- la possibilità di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;

- la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatone;

- la facoltà di rifiutare l'intervento o la terapia - e di decidere consapevolmente di interromperla”.

Quindi, conclude la sentenza, “se il paziente avesse comunque c consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo qual che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta informazione nei termini poc'anzi indicati sarebbe palese l'insussistenza di nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno lamentato, perché quella incolpevole lesione egli avrebbe, in ogn1 caso, consapevolmente subito, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario”.

Ma così non è stato e la Corte d’Appello ha ritenuto provato che “l'evoluzione degli accadimenti sia stata determinata proprio da una scelta non effettuata consapevolmente e liberamente dai genitori, avendo 'rappresentato anche tale  risvolto  un  motivo  di discordie successive tra i genitori circa la loro decisione di rivolgersi all'ospedale ….. piuttosto che ad altro presidio per le cure del bambino. La decisione della Corte territoriale – concludono i giudici della Cassazione - risulta, pertanto, conforme a diritto”.

Respinto quindi il ricorso dell'ospedale e riconosciuta la piena responsabilità dei sanitari.
La struttura sanitaria è tenuta a rispondere del decesso di un paziente quando effettui un intervento chirurgico senza che sia strettamente necessario e in assenza di consenso informato. Nella vicenda, poi, i sanitari non avevano nemmeno preso in debita considerazioni le indicazioni fornite loro delle conseguenze dall'assunzione di certi farmaci. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 9180/18

La Corte ha precisato che nella vicenda un ragazzo era stato ricoverato in un ospedale del Lazio e al quale i sanitari avevano diagnosticato inizialmente una colica addominale di natura da determinarsi. Il giorno successivo il ragazzo era stato sottoposto a un intervento di appendicectomia. Nel breve post operatorio al paziente era stato somministrato un farmaco antiemetico che aveva provocato un'allergia che aveva portato al decesso del piccolo. Nella sentenza - si legge - come sia evidente la responsabilità della struttura sanitaria. In prima battuta l'intervento non era indispensabile e quindi i medici avrebbero dovuto chiedere il consenso ai genitori che avrebbero potuto decidere anche per non intervenire chirurgicamente evitando quindi l'assunzione del medicinale poi rivelatosi fatale.
 
Leggerezza poi dei sanitari in quanto la madre aveva avvisato la struttura dell'allergia mostrata dal ragazzo a diversi medicinali, motivo per il quale doveva essere letto con attenzione il bugiardino del medicinale e vedere se tra le controindicazioni ci fossero anche quelle dichiarate dalla donna. Come se non bastasse è stata ravvisata una responsabilità per aver atteso circa due ore dall'insorgere dei primi sintomi allergici a che l'anestesista cessasse di somministrare il medicinale.La decisione richiama un precedente (sentenza n. 847/2010) secondo cui in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno se il paziente dimostri anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. La mancanza di consenso può assumere rilievo ai fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se considerato, del tutto a prescindere dalla lesione incolpevole della salute. Tale diritto, distinto da quello legato alla salute, rappresenta una doverosa e inalienabile forma di rispetto per la libertà dell'individuo perché questo possa ricevere informazioni sulle prevedibili conseguenze del trattamento sanitario; sul possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute; sull'eventuale impegnatività in termini di sofferenze del percorso riabilitativo post-operatorio. Respinto quindi il ricorso dell'ospedale e riconosciuta la piena responsabilità dei sanitari.

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